Pubblichiamo integralmente la dichiarazione di rettifica della difesa del Prof. Raoul Saggini

Pubblichiamo integralmente la dichiarazione di rettifica della difesa del Prof. Raoul Saggini, docente di Medicina fisica e riabilitativa e presidente del corso di laurea di Fisioterapia dell’ateneo, accusato di assenteismo e di irregolarità nella gestione del suo ruolo.

Oggetto: Prof. Raoul Saggini/Università degli Studi di Chieti-Pescara G. D’Annunzio
Con sentenza resa il 22 aprile u.s. in Camera di Consiglio (Presidente estensore Dott. Paolo Massoni, in Collegio con la dott.ssa Emma Ianigro e con il Dott. Massimiliano Balloriani) poi pubblicata il 6 maggio 2020, il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abbruzzo, Sezione distaccata di Pescara (Sezione I), pronunziando su ricorso proposto dal Professor Raoul Saggini avverso il procedimento disciplinare avviato contro di lui dal Rettore dell’università G. d’Annunzio, ha accolto il ricorso del Professor Saggini, difeso dal Prof. Avv. Pierfrancesco Zecca e dal Prof. Avv. Michele Dionigi, e per l’affetto ha annullato l’intero procedimento avviato contro costui annullando altresì la sanzione finale irrogata dall’Organo accademico competente e condannando la Unichieti al pagamento delle spese legali (omissis…“Per l’effettosi annulla l’intero procedimento e la sanzione finale. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo”…omissis – sentenza TAR Abruzzo-Pescara Sez. I n.00146/2020 pag. 10).
Conta avere ben presente che la sentenza del Tar per l’Abruzzo ha evidenziato nella sua motivazione sia la sostanziale assenza della materialità dei fatti, per altro tardivamente e malamente contestati, e la totale illegittimità della indefinita procedura di contestazione di addebito sia l’infondatezza della tesi difensiva della Avvocatura (omissis… L’acclarata illegittimità della contestazione di addebiti –primo atto fondamentale della procedura disciplinare- inficia irrimediabilmente l’intero sviluppo della procedura stessa, senza alcuna possibilità di ricorrere a rimedi conservativi …omissis – sentenza TAR Abruzzo-Pescara Sez. I n.00146/2020 pag. 9). Nei limiti della pronunziata illegittimità, il Tar ha esplicitato una motivazione non legata ad artifizi formalistici o a “tecnicalità” poco comprensibili, ma ha ampiamente evidenziato la “singolarità” di una iniziativa del Rettore, Capo dell’Ateneo, e della catena di controllo sulle attività dei docenti, per situazioni che nell’arco di cinque anni, se illegittime, avrebbe avuto l’obbligo di individuare, verificare e bloccare fino a statuire che: … omissis… In buona sostanza, trattasi una malcelata denuncia di connivenza, motivata (sempre ad avviso degli esponenti) dalla visibilità e dalla comune altrui conoscenza dei fatti lamentati.…omissis – sentenza TAR Abruzzo-Pescara Sez. I n.00146/2020 pag. 8).
Più chiaramente la motivazione del Tar ha sottolineato le lacune di una denunzia anonima sulla quale è stato in qualche modo impiantato il procedimento disciplinare senza essere però poggiato su doverosi e obbligatori accertamenti preliminari indispensabili a verificare la esistenza stessa dei fatti e la loro precisa individuazione. Anzi, con quella motivazione, dopo aver sottolineato la superficialità istruttoria degli Organi procedenti, il TAR ha demolito la utilità dell’esposto direttamente assunto a base di una “contestazione per rinvio” ed ha accertato la genericità dell’esposto stesso. Di più, il Tar ha stigmatizzato il carattere confuso e retorico della denunzia anonima (e dunque della contestazione che quella denunzia anonima aveva fatta propria in un “copia incolla” senza alcun discernimento di fatti specifici e di norme in tesi violate), e ne ha fotografato la struttura costituita da “insinuazioni retoriche” , “descrizioni confuse di episodi mai puntuali” e da incertezza circa i fatti riferiti in forma incerta e perplessa ( es. “sembrerebbe che”) tali da renderne difficile o impossibile la ricostruzione e la difesa stessa.
La sentenza del Giudice Amministrativo ha pure espressamente richiamato la ordinanza cautelare 123/2019 resa tra le stesse parti in accoglimento delle ragioni espresse dalla difesa del Prof. Saggini nella
Istanza di sospensione, (ottenuta inaudita altera parte il 29-31 luglio 2019 e poi confermata in sede nel contraddittorio di udienza cautelare del successivo 19 settembre 2019) sottolineando come quella ordinanza era rimasta priva di impugnazione da parte dell’Ateneo e che essa neppure era stata confutata dall’Università nella successiva fase di merito.
Purtroppo da questa vicenda non solo sono derivati gravi danni morali ed economici per il Professore sospeso dall’insegnamento e dallo stipendio, e additato, proprio a causa e per colpa della genericità delle
accuse che tanto consentivano, come docente assenteista per l’arco di un quinquennio. La sentenza ha infatti sostanzialmente confermato anche la tesi del Prof. Avv. Zecca e del Prof. Avv. Dionigi in ordine ai
danni professionali, personali, morali ed esistenziali, direttamente e indirettamente collegabili al procedimento vittoriosamente impugnato e che sono derivati anche dalla incauta adesione di talune testate giornalistiche alla viziata, colpevole, illegittima e giudizialmente annullata prospettazione rettorale, senza alcun doveroso confronto con una diversa lettura dei fatti (pur evidenziata ed richiesta con apposite
comunicazioni dalla difesa del Prof. Saggini) e risultata la sola corrispondente a verità giusta provvedimento del Tar fin qui sintetizzato e, peggio, finanche negando il richiesto e dovuto diritto di
replica contro un danno tanto grave quanto infondato e ingiusto.
Danno ancora più ingiusto se si considera che il Prof. Raoul Saggini nel periodo che va dal 2000 al 2020 ha condotto per la università Gabriele D’Annunzio lo sviluppo della riabilitazione sia per gli ambiti medici
con la creazione e l’ampiamento della scuola di specializzazione in medicina fisica riabilitativa sia per il corso di laurea in fisioterapia coniugando entrambe le attività all’interno di un centro unico
universitario posto a Chieti che è diventato nel tempo un punto di riferimento per la cura riabilitative per l’intero territorio nazionale e in particolare modo per l’ Italia centrale e l’Italia meridionale nonché punto di riferimento internazionale per le avanzate ricerche applicative cliniche in riabilitazione che il professore e la sua scuola medica riabilitativa hanno condotto. Questo ha portato non solo lustro all’immagine all’Università d’Annunzio ma anche importanti risorse economiche che hanno permesso a tutto il territorio circostante di prosperare. Saggini e la sua scuola avevano di fatto istituito una assistenza specialistica ambulatoriale riabilitativa di elevata eccellenza a basso costo dove, tra le altre, sopra tutto le persone affette da disabilità importanti spesso multiple afferivano e potevano trovare una cura importante ed efficace a costi socialmente equi tanto da attrarre anche pazienti ben oltre i confini locali e regionali.
Come il Prof. Avv. Pierfrancesco Zecca aveva già tratteggiato in una dichiarazione però solo “parzialmente” riportata da uno dei maggiori quotidiani nazionali, le ragioni del fallito procedimento disciplinare
intentato contro il Prof. Saggini potrebbero avere ben altre radici e interessi (ma il punto sarà finalmente oggetto adeguata informativa alla competente Procura della Repubblica) che evidentemente contavano
sulla sospensione e successiva eliminazione accademica del luminare con l’ormai mal celato intento di gestire a fini di lucro e non solo il grande bacino di utenza che la scuola del Prof. Saggini aveva creato e della quale allo stato il territorio abruzzese è stato privato con il concreto rischio che vent’anni di lavoro, ricerca e innovazione in favore dell’utenza siano andati definitivamente perduti.

Qui di seguito, inseriamo la sentenza del Tar in cui si esprime l’esito della controversia.

Redazione

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