Il Fondo Solidarietà per gli studenti della d’Annunzio prende forma: ecco in quali casi e in quali modalità funzionerà

Il Consiglio d’Amministrazione, riunitosi il 25 settembre, ha deliberato in via definitiva la proposta tanto voluta dal Rettore Caputi: un Fondo di Solidarietà per aiutare gli studenti in difficoltà, una delle novità importanti in vista del nuovo anno accademico. Il fondo per gli studenti della d’Annunzio che si dovessero trovare, durante il proprio percorso di studi, in improvvise difficoltà economiche avrà un deposito iniziale di 30mila euro e verrà progressivamente potenziato in base sia alle necessità sia a quelle che saranno le entrate dell’ateneo.

Ecco in quali casi si potrà accedere al fondo

Le modalità e le relative procedure del fondo sono finalmente definitive. I casi (per accedere al fondo) presenti nella bozza finale del regolamento sono differenti e da comprovarsi a mezzo di idonea documentazione.
I possibili casi, presi in esame dal Consiglio d’Amministrazione, in cui si potrà accedere al fondo sono: malattia, incidente o intervento chirurgico di rilievo subito dallo studente; disoccupazione, cassa integrazione o licenziamento dello studente lavoratore; decesso o grave malattia di un componente del nucleo familiare che genera reddito a sostegno della famiglia; disoccupazione, cassa integrazione o licenziamento di un genitore o di altro componente del nucleo familiare; perdita dell’immobile di residenza per gravi motivi dovuta a calamità naturale o a provvedimento autorità giudiziaria.

I destinatari: chi potrà accedere al fondo?

Potranno accedere alle provvidenze del fondo gli studenti iscritti a Corsi di Laurea, Laurea Magistrale o Laurea Magistrale a ciclo unico che non abbiano già conseguito titolo universitario di pari livello.

Il Fondo sarà destinato anche per gli studenti residenti nelle zone colpite da terremoti e/o calamità naturali a condizione che l’abitazione di residenza sia stata dichiarata inagibile. La natura dell’intervento di sostegno si esplica nell’esonero parziale o totale dal pagamento delle rette universitarie ad eccezione della tassa regionale, in quanto obbligatoriamente dovuta all’ADSU e dell’imposta di bollo necessariamente dovuta all’Erario.
Attenzione però: l’esonero dal pagamento (sia per l’immatricolazione sia per l’iscrizione) è riferito all’anno accademico in cui si è verificato l’evento o a quello immediatamente successivo.

 

Romboweb Abruzzo – Claudio Tucci

 

 

 

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