La docenza tra competenze e conoscenze nella nuova prospettiva del MIUR. Cosa è cambiato? 

Negli ultimi tempi si è assistito ad una vera e propria rivoluzione in campo di insegnamento. Il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca (MIUR) ha infatti radicalmente cambiato, nell’arco di un solo anno, le modalità e le indicazioni essenziali per ottenere l’abilitazione alla docenza. Cosa è successo? Fino all’anno scorso per concorrere all’abilitazione era in primo luogo necessario ottenere, nell’arco del proprio percorso di studi, i Cfu (Credito formativo universitario) o Cfa (Credito formativo accademico) necessari a soddisfare la classe di concorso per la cui abilitazione si andava a concorrere. Ogni classe di concorso richiedeva infatti un determinato numero di Cfu, suddivisi in specifici SSD (Settori Scientifico-Disciplinari), che si costituivano come caratterizzanti delle discipline per cui si concorreva.

Quest’anno invece, con l’introduzione del nuovo Governo, la riforma scolastica ha toccato particolarmente i cuori (e i percorsi di studio) dei futuri docenti. La riforma, introdotta con il Decreto Ministeriale n° 59 del 13 aprile 2017, prevede infatti che ogni futuro docente o studente aspirante alla docenza, indipendentemente dal corso di laurea di appartenenza, sostenga, oltre quelli necessari al soddisfacimento della propria classe di concorso, 24 Cfu in discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche. Questi Cfu sono considerati infatti come un requisito imprescindibile per accedere al percorso abilitante denominato FIT (Formazione Iniziale e Tirocinio) previsto per l’anno 2018. Tutte le caratteristiche del FIT vengono chiarite nel decreto, ma, per adesso, è bene limitarsi a far chiarezza riguardo a quelli che sono considerati dal Ministero come i requisiti minimi per l’accesso al percorso.

Certamente un decreto di questo tipo da parte del Ministero ha suscitato non pochi malcontenti, soprattutto perché in molti tra i neo-laureati e aspiranti alla cattedra si sono visti costretti a pagare alle segreterie d’Ateneo di tutta Italia dei Cfu liberi da sostenere post-laurea al fine di integrare quanto manca. Senza contare i problemi legati alla genericità del decreto: quest’ultimo stabiliva infatti che i 24 Cfu in questione erano legati alle discipline antropo-psico-pedagogiche e didattiche, ma non ne indicava gli SSD, limitandosi a stabilire che essi dovessero essere ripartiti in almeno 6 Cfu per ognuno dei 4 ambiti. Solo la scorsa estate il Ministero ha risposto a quest’ultima mancanza, infatti con il DM 616 del 10 agosto 2017 sono stati chiariti dal ministero i Cfu da sostenere con i relativi SSD, ma anche in questo caso non sono mancati i malumori dai più. Il decreto stabilisce infatti che i 24 Cfu tanto discussi devono essere ripartiti nella seguente modalità:

CfuSSDAmbito
Almeno 6Sono validi i Cfu conseguiti in qualunque settore afferente al settore M-PEDPedagogia, Pedagogia speciale e didattica dell’inclusione
Almeno 6Sono validi i Cfu conseguiti in qualunque settore afferente al settore M-PSIPsicologia
Almeno 6Sono validi i Cfu conseguiti in qualunque settore afferente ai settori M-DEA/01 e M-FIL/03Antropologia
Almeno 6Sono validi i Cfu conseguiti in qualunque settore afferente ai settori M-PED/03 e M-PED/04 nonché MAT/04, L-LIN/02 e FIS/08 in relazione alla classe di concorsoMetodologie e tecnologie didattiche generali

Il primo malumore suscitato da una tabella di questo tipo è relativo al motivo per cui un esame di antropologia debba essere equivalente ad un esame di filosofia morale. I due ambiti sono molto diversi tra loro e un’equivalenza di questo tipo è stata percepita da molti studenti come una svalutazione dell’autonomia dei due ambiti disciplinari. Inoltre non ci si può non chiedere come mai, se la riforma riguarda tutti gli studenti di tutti i corsi di laurea, vengono fatte eccezioni per alcuni specifici codici fatti equivalere ad ambiti di didattica, pedagogia speciale e pedagogia sperimentale. Insomma, sono tante le domande di questo tipo e i pareri tra gli aspiranti docenti si spaccano in due: da un lato c’è chi è convinto che lo studio di questi Cfu sia futile al fine dell’insegnamento di discipline proprie del percorso di studi appena superato e dall’altro lato c’è chi è convinto che questi Cfu in discipline umanistiche siano utili a tutti poiché conoscere la materia non implica necessariamente saperla insegnare. Tra pareri differenti e contrastanti, il Ministero ha pubblicato, assieme al decreto 616, un secondo documento contenente un insieme di allegati in cui vi sono delle indicazioni sulle conoscenze necessarie al fine di soddisfare i nuovi requisiti imposti dalla riforma e in tanti sperano che i programmi universitari cerchino il più possibile di seguire tali indicazioni.

Non sembra essere particolarmente chiara la tipologia di docente a cui il Ministero ambisce con questa nuova riforma, ma certo è che con questa ultima mossa il MIUR ha sconvolto quella che era la classica concezione di formazione del docente. Sembra dunque imporsi alla coscienza collettiva l’esigenza di soffermarsi a riflettere cosa voglia lo Stato italiano dalla futura classe docente: il docente di oggi deve essere tanto competente nella conoscenza delle proprie discipline quanto deve essere un attento formatore, ma siamo sicuri che con una riforma del genere si riesca a realizzare un docente di questo tipo? Certamente si spera di non raggiungere mai la situazione di quella docente di Palermo che ha ottenuto l’assunzione in ruolo a 69 anni per poi dover lasciare il  posto un anno dopo, un record che sa di beffa.

 

Romboweb Università – Simone Forcucci

Un pensiero su “Insegnamento: quale formazione per il docente di oggi?”

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